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Settembre

14/09

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell’1.67%, oltre agli interessi legali.
15/09

Versamento imposte da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021

I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadevano nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, in particolare: del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 dell’addizionale comunale; del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; del saldo per l’ano 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi; dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità fiscale; del saldo IVA relativo al 2020, se non effettuato entro il 16.3.2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.
Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2021 PF

Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del: saldo dei contributi per l’anno 2020; primo acconto dei contributi per l’anno 2021.
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti; anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.
Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di imposte e contributi, nel rispetto dei termini vigenti prima della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, devono effettuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.
Gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive al 15.9.2021.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Versamento per rivalutazione dei beni d'impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
16/09

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021: la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; la seconda rata, se la prima è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021.

Versamento rata saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021): la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2021; in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2021; versare l’IVA a debito.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare: le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2020; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20/09

Versamento imposte da modello REDDITI SC 2021

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: del saldo IRAP per l’anno 2020; dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021.
Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
25/09

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di agosto 2021, in via obbligatoria o facoltativa, mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa, mediante trasmissione telematica.
30/09

Presentazione modelli REDDITI 2021 per contributo a fondo perduto ``perequativo``

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato: la dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021); al fine di accedere al contributo a fondo perduto “perequativo” per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Versamento somme da riscossione coattiva sospese per l'emergenza COVID-19

I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall’8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione: alle cartelle di pagamento; agli accertamenti esecutivi; agli avvisi di addebito INPS.

Versamento rate sospese per l'emergenza COVID-19 della ``rottamazione delle cartelle`` o del ``saldo e stralcio``

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2020 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021: la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazioni di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2021.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2021.