Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza sanitaria da Coronavirus
I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, devono effettuare, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi.
In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi può avvenire: in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020; per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020; per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.