Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza sanitaria da Coronavirus
I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus e che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, devono effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi fino al 31.3.2020 o al 30.4.2020 (se non si può beneficiare delle ulteriori sospensioni).
In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame.